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Mercoledì 12 gennaio 2022

Statuti da adeguare entro il 31 maggio 2022 per Onlus, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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È questa la data per effettuare gli adeguamenti statutari (vedi Cts art. 101, comma 2).

Le categorie iscritte nei rispettivi registri (e costituite prima del 3 agosto 2017, data  di entrata in vigore del Cts), interessate all'adeguamento sono:

  • le Organizzazioni di Volontariato (Odv);
  • le Associazioni di Promozione Sociale (Aps);
  •  le Onlus.

Le altre tipologie associative (diverse da OdV, Aps e Onlus), non iscritte nei relativi registri, non hanno, dunque, alcun termine di scadenza per adeguare lo statuto.

La scadenza fissata al 31 maggio 2022,  non ha carattere perentorio.  Ma assume rilevanza in relazione alla possibilità di adottare le modifiche con le maggioranze semplificate. Vale a dire quelle solitamente previste dallo statuto per le deliberazioni in assemblea ordinaria. Scaduto questo termine, è necessaria l'assemblea straordinaria: non ci sono, peraltro, sanzioni o altri effetti negativi (come la cancellazione dai registri).

Aps, Odv ed Onlus possono utilizzare la modalità semplificata di adeguamento statutario anche successivamente alla trasmigrazione nel Runts (partita il 23 novembre 2021).

Gli uffici del Runts, dovranno verificare il possesso dei requisiti per l'iscrizione entro 180 giorni, e, in caso negativo, potranno chiedere integrazioni e informazioni prorogando di ulteriori  60 giorni la procedura. Pe le Odv e le Aps che non hanno ancora adeguato gli statuti, in sede di iscrizione al Runts, potrebbe essere richiesto di modificare gli statuti in un tempo molto ridotto, cioè 60 giorni.


Abbiamo pubblicato l'ebook Gli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore dopo l'iscrizione al RUNTS (dal 23/11/2021), che ha lo scopo di guidare l'utente nel confezionare lo statuto alle norme contenute nel Dlgs n. 117/2017 al fine di ottenere la qualifica di Ente del terzo settore e potersi iscrivere al Runts e godere delle agevolazioni ad essi riservate.

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DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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