Nell'area del proprio sito internet dedicata al Superbonus 110% l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti relativi, questa volta, all’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti da Comunicazione errata.
L'Agenzia precisa che l’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Dopo aver chiesto l’annullamento della Comunicazione errata, al fine di rispettare il termine annuale per l’invio delle Comunicazioni delle opzioni (fissato al 4 aprile 2024, per le spese sostenute nel 2023), sarà possibile inviare la nuova Comunicazione corretta anche se l’annullamento non è stato ancora effettuato.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, si provvederà a dare informazione agli interessati.
Le Entrate ricordano infine che:
L’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: Superbonus
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025:crediti d'imposta
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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