Infatti, le Aps svolgono attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mentre le Odv espletano la propria attività prevalentemente in favore di terzi (art. 32 del Cts).
Con riferimento alle Odv, le stesse possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. L’art. 16, D.Lgs. 117/2017 prevede che i lavoratori degli Ets abbiano diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai Contratti Collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
In ogni caso, in ciascun Ets, la differenza di trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli Enti del Terzo Settore devono rispettare tale parametro nel proprio Bilancio Sociale o, in mancanza, nella c.d. Relazione di Missione ex art. 13, comma 1, D.Lgs. 117/2017. Con la nota del 10 marzo 2022 n. 34/4011 il Ministero del lavoro ha sostenuto che non esiste nessuna incompatibilità tra la figura di volontario e lavoratore se svolte all’interno di una rete, purché per enti differenti.
Abbiamo pubblicato l'e-book Terzo Settore: i rapporti di lavoro nelle Associazioni di volontariato, nelle Associazioni di promozione sociale e nelle Imprese sociali, una bussola per orientarsi nei temi lavorativi del Terzo Settore, tenuto sempre conto del D.Lgs. 117/2017.
Il testo illustra la materia lavoristica focalizzando l’attenzione sulle retribuzioni e il trattamento dei dipendenti. Da ultimo, la trattazione analizza il caso del volontariato. Alcune necessarie formule operative arricchiscono il testo.
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Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
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