Lunedì 6 marzo 2023

Titolare effettivo dei crediti d’imposta da indicare in Dichiarazione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento UE 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, il Modello Redditi 2023 per le società di capitali richiede, per la prima volta, per i soggetti che hanno beneficiato di crediti d’imposta, l’indicazione (nei righi RU150 e RU151) di informazioni volte ad accertare rispettivamente:

  • la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi
  • e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.

In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi indicando, per ogni titolare effettivo persona fisica:

  • i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
  • il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono indicare nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato ove diverso dalla residenza anagrafica;
  • i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero.

Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, dovrà indicare:

  • il codice del credito d’imposta;
  • l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
  • la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di cessione dei diritti al brevetto

    Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo. 
    Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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