Giovedì 27 aprile 2023

Titolare effettivo: modifiche dal DM 12 aprile 2023

a cura di: Studio Valter Franco
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il 12 aprile 2023 un decreto pubblicato sulla G.U. 20 aprile 2023 relativo alla Comunicazione Unica ed alla comunicazione del Titolare effettivo. 

Il decreto si è reso necessario a seguito la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 sulle cause riunite C-37/20 e C-601/20, che ha dichiarato invalido l'art. 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio2018, nella parte in cui ha modificato l'art. 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849, nel senso di prevedere, nella versione cosi' modificata, che gli Stati membri provvedano affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico; alla luce di quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e nelle more dell'intervento legislativo necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia, si è quindi reso necessario limitare l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante.

E’ stato quindi modificato il tracciato delle specifiche tecniche per l’introduzione del modulo TE da utilizzare per la comunicazione della titolarità effettiva.
In particolare l’allegato F al Decreto “appunto 1685/a – istruzioni modulo TE” prevede l’indicazione della carica ricoperta dal soggetto che effettua la comunicazione, il tipo di soggetto (impresa, PGP cioè persone giuridiche private che di solito non sono iscritte nel Registro Imprese né nel REA), trust. Circa l’indicazione del titolare effettivo, oltre le generalità (data e luogo di nascita, numero di codice fiscale, residenza e domicilio); nel caso di impresa con personalità giuridica (cioè le società di capitali incluse le srl) si rammenta che il titolare effettivo è colui che detiene una partecipazione diretta e indiretta pari ad almeno il 25%, nel caso in cui la partecipazione diretta sia inferiore al 25% e quella indiretta sia inferiore al 25% ma la somma delle due forme di partecipazioni sia superiore al 25% occorrerà indicare nel campo requisito “Partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale”; nel caso di controinteressato occorrerà indicare nell’apposito campo l’apposito valore in tabella corrispondente allo stato di “Controinteressato all’accesso per esposizione a rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione oppure persona incapace o minore di età”.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di cessione dei diritti al brevetto

    Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo. 
    Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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