Martedì 29 settembre 2020

Versamento contributi forfettari per l'emersione del lavoro irregolare: pronti i codici tributo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dei contributi forfettari dovuti per l'emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Decreto "Rilancio", che ha introdotto la possibilità, per i datori di lavoro, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri.

In particolare, le somme che i datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di contributo forfettario, sono:

  • 300,00 euro per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • 156,00 euro per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza;
  • 156,00 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

I codici tributo istituiti per consentire il pagamento dei suddetti contributi sono:

  • "CFZP" denominato "Contributo forfettario 300 euro - emersione lavoro irregolare - settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse - DM 7 luglio 2020";
  • "CFAS" denominato "Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settori assistenza alla persona - DM 7 luglio 2020";
  • "CFLD" denominato "Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare - DM 7 luglio 2020".

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
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    E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.

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    L'applicazione consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:

    • Ditta individuale
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  • Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: contributi previdenziali e assistenziali

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