Con Messaggio n. 1014 del 25 marzo l'Inps comunica l’apertura del servizio per la presentazione delle domande per il "contributo asilo nido" e "contributo forme di supporto presso la propria abitazione" per l’anno 2025, che verranno lavorate a partire dal 2 aprile 2025.
I requisiti di accesso al contributo previsto dagli articoli 3 e 4 del DPCM 17 febbraio 2017, gli elementi che determinano l’importo dello stesso, e le istruzioni per la presentazione delle relative domande sono contenuti nella Circolare n. 60 dello stesso Istituto del 20 marzo 2025.
Nel Messaggio l'Istituto precisa inoltre che, tenuto conto che la citata circolare è stata pubblicata il 20 marzo 2025, per il solo anno 2025, per la richiesta di “contributo asilo nido” relativo ai mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31 marzo 2025, oltre ai documenti di pagamento indicati al citato paragrafo 6 della circolare n. 60/2025, possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024 (la ricevuta, la fattura quietanzata, il bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, l’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga contenente le seguenti informazioni: denominazione e partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta).
Costituzione associazione temporanea d’impresa
L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.
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Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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