Giovedì 3 febbraio 2022

Artigiani: proroga al 31 marzo delle indennità straordinarie Covid-19

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato (San.arti) ha confermato, fino al 31 Marzo 2022, le misure straordinarie per contrastare l’emergenza COVID-19, garantendo in questo modo le indennità per ricovero in caso di positività al COVID-19 e le indennità forfettarie post ricovero o post ricovero in terapia intensiva agli Iscritti.

Dunque, i Lavoratori dipendenti e i Volontari iscritti che dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 risultino positivi al COVID-19, potranno richiedere:

  • indennità giornaliera per ricovero di 100,00 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni l’anno;
  • indennità forfettaria post-ricovero di 1000,00 euro oppure
  • indennità forfettaria post-ricovero di 2000,00 euro nel caso in cui il ricovero abbia comportato una degenza in terapia intensiva.

Qui tutte le info utili.
 


Fonte: https://www.sanarti.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di affitto di fondo agricolo

    L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di joint venture tra studi professionali

    Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
    Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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