Martedì 31 gennaio 2023

Compensi per prestazioni occasionali: aumentano gli oneri di pagamento con bonifico bancario

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con il Messaggio n. 410 del 27 gennaio 2023, l’Inps ricorda le modalità attraverso le quali possono essere erogati i compensi per i prestatori di lavoro occasionale.

Il lavoro occasionale  può essere svolto tramite due modalità: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale. La gestione delle operazioni relative alle comunicazioni di questi rapporti di lavoro e dei pagamenti dei compensi è gestita dall’Istituto, tramite apposite procedure informatiche.

Nel Messaggio del 27 gennaio l'Inps comunica che gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore, trattenuti sul compenso, sono stati aggiornati all’importo di 3,84 euro, in seguito alla sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.A. 
Rimangono invece invariati gli oneri di pagamento, pari a 1,75 euro, per le altre modalità indicate nel messaggio, sempre a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso, per ogni singolo mandato di pagamento.


Fonte: https://www.inps.it
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  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

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    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

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    Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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