Il 30 gennaio scorso è stato adottato il Decreto direttoriale della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali che indice, per l'anno 2020, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
In particolare il Decreto riporta i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, i requisiti di partecipazione e il sistema di valutazione dei candidati.
Novità da segnalare è quella che prevede che la procedura di presentazione delle domande di ammissione debba avvenire esclusivamente in modalità telematica.
A tal fine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile la procedura da seguire per la presentazione della domanda. Inoltre, l'accesso "alla procedura avverrà esclusivamente tramite le credenziali SPID, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda".
La data di scadenza per l'invio delle domande è fissata alle ore 24:00 di giovedì 16 luglio 2020. Qui il testo del Decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020 e qui il modello per la domanda di ammissione.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
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