Nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto (Serie Generale n. 197) è stato pubblicato il Decreto interministeriale 27 giugno 2024 (Allegato n. 1) con cui sono state emanate le disposizioni per l’erogazione del contributo per il lavoro delle persone con disabilità, previsto dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023.
Si tratta del contributo relativo alle assunzioni di persone con disabilità di età inferiore a 35 anni, assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto degli Enti del Terzo settore, delle Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Onlus.
In attesa della stipula della Convenzione con l’Inps per l'erogazione del contributo, per le procedure di controllo e la gestione del Fondo, con il Messaggio n. 2906 del 29 agosto l'Inps fornisce istruzioni operative per la presentazione delle domande.
Con successivo messaggio verranno fornite indicazioni per l’istruttoria e la definizione delle domande.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
Contratto d'affitto di azienda
L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone.
L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda.
Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto.
Pertanto l'affittuario:
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