Con la Circolare n. 11 del 6 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti relativi all'applicazione delle disposizioni fiscali previste dai Decreti "Cura Italia" e dal "Liquidità".
Tra i vari chiarimenti forniti, quelli relativi al tema "lavoro" riguardano i criteri di determinazione e di calcolo per l'erogazione del "Premio ai lavoratori dipendenti", previsto dall'articolo 63 del Decreto "Cura Italia".
In uno di questi, in particolare, vengono chieste delucidazioni relativamente alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40 mila euro, ai fini del riconoscimento di un bonus ai lavoratori dipendenti.
Come precisato nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, ribadiscono le Entrate, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro, previsto dall'articolo 63 del Decreto, per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Quindi, ai fini del calcolo del limite reddituale di euro 40 mila, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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