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Martedì 12 novembre 2024

Ddl Bilancio: Opzione donna confermata anche per il 2025

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il comma 1 dell'art. 24 (Misure di flessibilità in uscita) della Legge di bilancio 2025 estende l’ammissione al beneficio “Opzione donna” anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni.

Per l’ammissione al beneficio, in particolare, la selezione dei beneficiari opera su due piani concomitanti:

  • riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
    a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L' n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
    b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
    c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della L. n. 296/2006;
  • maturazione del requisito anagrafico 61 anni, con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2024. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).

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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Propone inoltre la compilazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei principali righi del quadro RU.

    Note tecniche:
    E' disponibile anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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