Martedì 21 marzo 2023

Entro il 31 marzo il versamento del contributo annuale al Fondo indennità di risoluzione rapporto (Firr).

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Entro il prossimo 31 marzo scade il termine per il versamento, da parte delle ditte con agenti alle proprie dipendenze, del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia (FIRR) tramite compilazione della distinta online.
Il Firr è costituito dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all’agente le relative cifre accantonate. Nel caso in cui il mandato di un agente cessi nell’anno solare ancora in corso, il Firr relativo a quell’anno dovrà essere liquidato dall’azienda mandante direttamente all’agente.

I destinatari del Firr sono:

  • Agenti operanti in forma individuale;
  • Agenti operanti in forma di società di persone (sas, snc);
  • Agenti operanti in forma di società di capitale (spa, srl).

L'importo del contributo viene calcolato tenendo conto:

  • dell'importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente;
  • della tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
  • del numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).

L’impresa preponente, nella propria area riservata inEnasarco, compila la distinta online inserendo le provvigioni dei propri agenti ed il sistema calcola in automatico il contributo dovuto. 
Per il versamento, è possibile scegliere tra:

  • PagoPA: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;
  • addebito su c/c bancario (mandato Sepa).

Maggiori dettagli.


Fonte: https://www.enasarco.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Quietanza di pagamento

    La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Formulario del professionista d’impresa

    Formulario del professionista d’impresa

    Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni. 
    L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l. e Dott.ssa Cinzia De Stefanis

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS