Venerdì 22 novembre 2024

EPS: novità per il riconoscimento della natura sportiva delle attività

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Importante novità per il riconoscimento della natura sportiva delle attività che non rientrano tra quelle svolte nell'ambito di Federazioni sportive, Discipline associata o Enti di promozione riconosciuti da CONI o CIP.

Possono presentare domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta:

  • un numero di almeno 100 associazioni e società sportive operanti in 5 regioni o con almeno 10.000 iscritti;
  • uno o più Enti di promozione sportiva, nel qual caso è sufficiente un numero di 50 associazioni e società sportive dilettantistiche, purché con un numero di iscritti non inferiore a 5.000.

Ne ha parlato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, durante l’incontro periodico con gli Enti di Promozione Sportiva (EPS).
La novità, oltre ad accelerare la procedura di riconoscimento della natura sportiva di nuove attività, amplierà ulteriormente il bacino di utenza delle associazioni e società sportive e quindi l’attività di promozione dello sport.

Le novità introdotte, si legge sul sito del Dipartimento dello Sport, aggiornano il procedimento in vigore dallo scorso gennaio e, di conseguenza, la nuova procedura  di richiesta di iscrizione operativa dal 15 novembre 2024.

Il modulo da allegare all'istanza di riconoscimento della natura sportiva si differenzia a seconda che la domanda sia presentata direttamente dalle ASD/SSD, o da uno o più enti di promozione sportiva:

Domanda presentata direttamente dalle ASD/SSD 
In questa ipotesi, la domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta deve essere presentata al Dipartimento per lo Sport a mezzo pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando il modulo A scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, sottoscritto dal rappresentante legale di ogni associazione e società sportiva dilettantistica. 

Domanda presentata da uno o più enti di promozione sportiva
In questa seconda ipotesi, la domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta deve essere presentata al Dipartimento per lo Sport a mezzo pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando il modulo B scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente o degli enti di promozione sportiva.

Ulteriori istruzioni utili per il riconoscimento della natura sportiva sono scaricabili a questo indirizzo.


Fonte: https://www.sport.governo.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di concessione di uso di palestra

    La gestione della palestra è prioritariamente finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva; compatibilmente con tale utilizzo principale, il concessionario avrà facoltà di far utilizzare l'impianto per attività non sportive.
    Sono ammesse, in linea generale, le seguenti attività non sportive: incontri, convegni, mostre, concerti, attività di danza, arti marziali, esibizioni musicali.
    La programmazione dell'uso dell'impianto per altre attività non sportive verrà autorizzata, di volta in volta, se compatibile con le caratteristiche della struttura. 

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di affitto di fondo agricolo

    L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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