Lunedì 4 marzo 2024

Fino al 31 dicembre i contratti a termine per esigenze individuali

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio è stata pubblicata la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. Decreto Milleproroghe).

Tra le novità in materia di lavoro introdotte in sede di conversione, da segnalare il comma 4-bis dell’articolo 18, che proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale è possibile avviare un contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e non superiore ai 24 mesi a fronte di "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti", qualora non siano presenti dei casi previsti dalla contrattazione collettiva.


Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Diffida a risarcire il danno

    La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto estimatorio

    Con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è molto utilizzato dai commercianti che, non conoscendo in anticipo quale sarà l'interesse dei consumatori per un determinato bene, possono in tal modo restituire al fornitore la merce rimasta invenduta senza pagarne il relativo prezzo.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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