Martedì 4 agosto 2020

Fondo di garanzia: nuova modalità di pagamento delle prestazioni

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'articolo 97 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell'ambito delle misure volte a contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha modificato l'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, introducendo rilevanti novità in materia di pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia - TFR e crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità - e delle conseguenti modalità di surroga.

Con il Messaggio n. 3008 del 31 luglio 2020 l'Inps, in attesa dell'implementazione della nuova procedura di liquidazione delle prestazioni, fornisce indicazioni sulle nuove modalità di pagamento delle prestazioni e di surroga del Fondo di garanzia, e informa che vengono superate le previgenti modalità che prevedevano l'acquisizione preliminare da parte dell'Istituto della quietanza che il lavoratore rilasciava presso lo sportello bancario, ai fini della successiva disposizione in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti, in ragione dell'ammontare delle prestazioni stesse.

Dopo aver eseguito l'elaborazione definitiva delle domande istruite le strutture territorialmente competenti dovranno far pervenire alla filiale della banca dell'Istituto ordinante l'elenco dei lavoratori, completo dei rispettivi codici fiscali, IBAN e importi, parallelamente al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS) a copertura dell'ammontare della disposizione di pagamento.


Fonte: https://www.inps.it
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    L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.

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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
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    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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