Dal 1° luglio 2023 è entrata definitivamente in vigore la riforma del lavoro sportivo, che convoglia in un quadro unitario tutte le regole applicabili ai rapporti di lavoro nel settore sportivo, che in precedenza restavano teoricamente legati alla disciplina ordinaria del rapporto di lavoro, con molte criticità sul lato legale e sul lato operativo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per lo Sport e i Giovani hanno realizzato un documento che riassume i punti cardine della riforma, partendo dagli ambiti di applicazione, alle tutele previste per arrivare agli adempimenti obbligatori.
Nel documento anche una serie di risposte ai quesiti più frequenti in materia di lavoro sportivo, con rimando alle pagine dedicate dell'urp online, in costante aggiornamento.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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