La Legge di bilancio 2023 ha disposto alcune modifiche in merito alle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.
Per i datori di lavoro agricoli è stato sancito il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale (CPO), sostituito, solo per il biennio 2023-2024 e in via sperimentale, dal Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri).
Tale regime speciale, che sarà operativo alla fine di quest'anno, è l'oggetto dell'approfondimento a cura della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
L'analisi effettuata tiene conto delle limitazioni riguardanti la figura del prestatore di lavoro, dei requisiti che i datori di lavoro devono possedere per poter ricorrere al LOAgri, e dei chiarimenti contenuti nei documenti di prassi amministrativa.
Nel documento vengono inoltre analizzate le agevolazioni in capo al lavoratore assunto con il LOAgri e le sanzioni previste nel caso di utilizzo del regime non rispettoso dei requisiti e delle limitazioni forniti dalla legge. In allegato al documento l’autocertificazione che il lavoratore è tenuto a compilare ai fini del ricorso al lavoro occasionale in agricoltura.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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