L'ANPAL, in attuazione della legge di bilancio 2019, ha previsto una nuova agevolazione contributiva, denominata "IncentivO Lavoro (IO Lavoro)" in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
In particolare, vi possono accedere tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratori disoccupati, ossia persone prive di impiego che dichiarano al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità all'attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, concordate con il centro per l'impiego.
L'incentivo IO Lavoro si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sull'intero territorio nazionale.
Con la Circolare n. 124 del 26 ottobre 2020 l'Inps fornisce indicazioni ed istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'applicazione dell'esonero contributivo.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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