I lavoratori dipendenti presso Studi professionali, con uno o più figli in età prescolare, possono ottenere per due annualità un rimborso pari al 20% della spesa sostenuta per la frequenza del minore ai nidi d’infanzia, nella misura massima di 600 euro.
A ricordarlo EBIPRO, l'Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali.
Nel caso in cui il dipendente abbia ricevuto per la medesima spesa un’indennità da parte di altri istituti, come ad esempio il Bonus INPS asilo nido, dovrà provvedere a calcolare e dichiarare, in fase di presentazione della domanda, la parte rimasta a proprio carico sulla quale richiede l’intervento degli Enti. In aggiunta ai documenti istruttori previsti dal Regolamento Asili Nido, il lavoratore dovrà anche trasmettere il documento attestante il sostegno già riscosso.
La domanda dovrà essere trasmessa entro 24 mesi dalla data di spesa riportata in ricevuta/fattura, seguendo la procedura di richiesta rimborso sul sito di CADIPROF.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: spese sanitarie
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