Il Decreto "Trasparenza", entrato in vigore lo scorso 13 agosto, ha introdotto novità anche in materia di lavoro domestico.
In particolare, il decreto prevede l'incremento delle informazioni che il datore di lavoro domestico deve specificare nel contratto in caso di regolare assunzione sia a tempo determinato, che indeterminato (part time o full time).
Insieme alle informazioni già previste dall'art. 6 del Ccnl domestico, dal 13 agosto, se ne aggiungono delle altre che il datore di lavoro è obbligato a specificare, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Ad esempio, relativamente alle ferie annuali, se prima doveva essere solo indicato, in modo generico, il periodo concordato dalle parti, ora viene stabilito che deve essere specificata anche la durata (quindi 26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio). Inoltre, nella lettera di assunzione dovrà anche essere indicata la procedura, la forma ed i termini del preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, contenuti specificati all'art. 40 del Ccnl.
Per quanto riguarda, invece, l'indicazione della retribuzione, se prima bastava indicare il valore pattuito, ora dovranno essere specificati anche gli elementi costitutivi, come il minimo tabellare, superminimo, eventuali indennità previste nelle Tabelle H-I-L o quelle di funzione per i lavoratori conviventi inquadrati al livello D e Ds.
Obbligatorio, inoltre, specificare il giorno e la modalità del pagamento.
Maggiori informazioni sul sito di Assindatcolf.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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