Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato oggi il testo del protocollo per la semplificazione delle procedure d’ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art.24 bis del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico dell’Immigrazione).
L'annuncio in un comunicato pubblicato dallo stesso Ministero lo scorso 1° ottobre.
Al protocollo, di validità quadriennale, possono aderire al protocollo le organizzazioni datoriali più rappresentative sul piano nazionale che si impegnano a verificare il rispetto dei requisiti riguardo alle domande di nulla osta al lavoro presentate dai propri associati e a conservare la relativa documentazione.
Le Organizzazioni Datoriali firmatarie, in particolare:
L'adesione al protocollo esonera il datore di lavoro dalla presentazione dell’asseverazione di cui al comma 2 dell’art.24-bis del TUI ai fini dell’inoltro delle istanze di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini non comunitari e della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
La sottoscrizione deve essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo dgimmigrazione.div3@pec.lavoro.gov.it.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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