La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento pubblicato il 18 ottobre scorso, offre una disamina del segreto professionale, disciplinato dall’articolo 6 della Legge n. 12/1979 e il cui dovere di osservanza è ribadito dall’articolo 25 del Codice deontologico per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro.
Il documento spazia dall’inquadramento normativo all’oggetto del segreto, fino alla violazione dell’obbligo e al conseguente reato previsto dall’articolo 622 del codice penale.
In particolare, vengono illustrati i presupposti dell’obbligo e della responsabilità penale, soffermandosi sulle conseguenze dirette nei casi in cui si riveli il segreto “in ragione della propria professione” e “senza giusta causa”. Ma anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria chieda al Consulente del Lavoro la consegna “immediata” di documenti e informazioni relativi ad un cliente sottoposto a indagine penale.
Delineato il perimetro normativo, attraverso la ricognizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione viene individuata la documentazione che il Consulente è tenuto a consegnare per poi soffermarsi sull'esercizio della facoltà di opporre il segreto professionale alla richiesta di esibizione dei documenti.
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Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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