Con il Messaggio n. 3179 del 29 agosto l'Inps riepiloga le ipotesi in cui si configura un’erogazione indebita a titolo di anticipo del 40% della prestazione di integrazione salariale e illustra le modalità operative con le quali l’Istituto effettua il conseguente recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi indebitamente erogati.
L'Istituto ricorda che, in base alla normativa emergenziale che ha disciplinato i trattamenti di integrazione salariale con casuale “COVID-19”, il datore di lavoro deve inviare all’Inps le richieste di pagamento, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, salvo termini decadenziali diversi eventualmente previsti dalla normativa vigente pro tempore.
Trascorsi inutilmente tali termini il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
Di conseguenza, il recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi indebitamente erogati a titolo di anticipo del 40% avviene per uno dei seguenti motivi:
L’Istituto, dopo aver verificato che le somme erogate ai lavoratori a tale titolo sono state indebitamente pagate, procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti del datore di lavoro.
Entro 60 giorni il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA.
Gli utenti in possesso di credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica 3.0 possono visualizzare e stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA nel sito www.inps.it seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro”, e procedere scegliendo una delle modalità di pagamento attive, quindi:
Maggiori informazioni nel Messaggio Inps.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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