Con Circolare n. 67 del 20 luglio 2023 l'Inps fornisce istruzioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per le aziende e i lavoratori colpiti dalle alluvioni che hanno interessato, nel mese di maggio, Emilia Romagna, Marche e Toscana.
L'Istituto chiarisce che i contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione, compresi quelli a carico dei lavoratori, devono essere versati in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni o interessi.
Sempre entro la stessa data, devono essere effettuati in unica soluzione, anche i versamenti relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento la cui scadenza ricada nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
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Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026: versione Cloud
Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.
E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.
Abbiamo quindi pubblicato la nuova applicazione cloud per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.
L'applicazione consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: contributi previdenziali e assistenziali
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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