In vista dell'avvio, a partire dal 1° settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) l'Inps fornisce chiarimenti sulla misura prevista dal Decreto ministeriale n. 108 dell'8 agosto.
Circa 33mila nuclei familiari stanno ricevendo in questo periodo, tramite sms o email, la comunicazione di aver fruito in questo mese della settima mensilità del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60.
I destinatari di questo messaggio e coloro che lo hanno già ricevuto il mese scorso, o lo riceveranno nei prossimi mesi, dal prossimo 1° settembre 2023 potranno presentare la domanda per accedere alla misura, che permetterà di esser avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per 12 mesi, si potrà ricevere un contributo di 350 euro mensili.
L'Inps ricorda che per accedere al Supporto per la Formazione e il lavoro è necessario:
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Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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