Mercoledì 6 maggio 2020

Cassa Forense e Unisalute: nuova garanzia Covid-19 valida per tutti gli iscritti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Cassa Forense ha sottoscritto con Unisalute un'ulteriore garanzia, valida per tutti gli iscritti e con onere a carico dell'Ente, riguardante le infezioni da COVID-19. La durata della copertura è retroattiva, con effetto dal 1 febbraio 2020 e coprirà gli eventi occorsi e diagnosticati da tale data e fino al 31 dicembre 2020.

La garanzia comprende le seguenti prestazioni:

  • una diaria giornaliera di € 75,00 per ogni giorno di ricovero, a seguito di positività al tampone Covid-19, per un massimo di 30 giorni. Il giorno di entrata e quello di uscita sono conteggiati come un solo giorno di ricovero;
  • una diaria giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di isolamento per un massimo di 15 giorni, nel caso in cui l'assicurato sia costretto al regime di quarantena presso il proprio domicilio a seguito di positività al tampone Covid-19;
  • una indennità post ricovero complessivamente pari ad € 1.500,00 nel periodo assicurativo, nel caso in cui per l'assicurato durante il ricovero sia stato necessario il ricorso alla terapia intensiva;
  • Servizio di video consulto medico per dialogare a distanza con lo specialista; considerata la sospensione di buona parte delle visite specialistiche presso le unità sanitarie locali e la chiusura di molti poliambulatori sul territorio, è stato messo a disposizione un nuovo servizio di video consulto specialistico nelle varie discipline mediche.

Le modalità di accesso al servizio sul sito di Cassa Forense.


Fonte: http://www.cassaforense.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
  • Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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