Venerdì 23 aprile 2021

Il CNF chiede maggiore tutela della riservatezza dei colloqui degli avvocati

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Il Consiglio nazionale forense ha inviato una delibera, all’attenzione della ministra della Giustizia Marta Cartabia, relativa ad un’indagine giudiziaria della Procura di Trapani, nel corso della quale sarebbero state oggetto di captazione numerose conversazioni intercorse tra avvocati e giornalisti su aspetti connessi alla strategia difensiva.

Nella delibera il CNF chiede maggiore tutela della riservatezza dei colloqui degli avvocati.
"Il Consiglio nazionale forense", si legge nel documento, "stigmatizza la reiterata violazione della segretezza e riservatezza delle conversazioni del difensore che abbiano ad oggetto momenti della strategia difensiva e rileva la necessità di una più ampia tutela della riservatezza delle conversazioni dei difensori che non si limiti alla semplice inutilizzabilità processuale delle intercettazioni illegittimamente acquisite, atteso che lo stesso ascolto, quando ha ad oggetto momenti rilevanti ai fini della strategia difensiva, impatta in maniera significativa sullo stesso rapporto di fiducia con la parte assistita, che deve essere garantito dalla piena libertà dei colloqui".

Il CNF auspica quindi "il rafforzamento sanzionatorio a tutela del principio di riservatezza e del segreto professionale e invita gli organi di stampa a condividere la necessità di cautela nel caso di pubblicazione delle intercettazioni di conversazioni di difensori, al fine di non favorire una prassi disfunzionale che, nel caso dell’inchiesta di Trapani sulle Ong, ha interessato anche diversi giornalisti".


Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Nuova classificazione ATECO 2025

    Nuova classificazione ATECO 2025

    Il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione UE del 10 ottobre 2022 ha aggiornato la classificazione statistica delle attività economiche denominata NACE (Nomenclatura generale delle Attività economiche nella Comunità Europea), introducendo nuove classificazioni volte a rappresentare in modo più puntuale l’evoluzione del tessuto produttivo ed economico internazionale.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS