Mercoledì 24 gennaio 2024

Il Garante Privacy chiede maggiori tutele per gli atti processuali videoregistrati

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Nel parere reso su uno schema di decreto legislativo del Ministero della giustizia correttivo del Dl n. 150/2022, la cosiddetta riforma Cartabia, il Garante Privacy ha raccomandato una maggiore riservatezza per gli atti processuali documentati in forma audiovisiva, come ad esempio l’interrogatorio dell’indagato.

Con lo scopo di garantire una rappresentazione più accurata degli atti processuali la riforma Cartabia ha infatti ampliato notevolmente, il ricorso alla riproduzione audiovisiva come modalità generale di documentazione, destinata ad affiancare il verbale per gli atti del procedimento e, in particolare, come modalità preferenziale di documentazione dell’interrogatorio di garanzia dell’indagato.
Considerato, quindi, il notevole impatto di tale innovazione sul trattamento dei dati personali delle parti e dei terzi a vario titolo coinvolti, il Garante Privacy suggerisce al Ministero di introdurre un regime speciale di pubblicità degli atti documentati attraverso i sistemi di ripresa audiovideo, che sia in grado di bilanciare le esigenze di pubblicità, il diritto alla riservatezza e il principio di minimizzazione dei dati, sancito dal Regolamento Ue.


Fonte: https://www.garanteprivacy.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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