Il Garante Privacy ha dato l'ok allo schema di decreto direttoriale con il quale il Ministero dell’Interno approva il documento che disciplina le modalità organizzative e tecniche per il rilascio della Carta di identità elettronica (CIE) ai cittadini italiani residenti all’estero.
Relativamente al rilascio della CIE ad un cittadino minore di 14 anni, dove è previsto che sia richiesto "ai suoi accompagnatori (padre e madre) se intendono stampare sul retro della Carta il nome e cognome del padre o della madre o di un tutore", il Garante evidenzia alcune criticità date dal fatto che, tale dicitura, identifica esclusivamente nel “padre” e nella “madre” i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
L'Autorità chiede quindi di risolvere tali criticità aggiungendo alla locuzione già presente di "padre" e "madre", quella di "genitore" nella composizione: "padre/ genitore e madre/genitore".
La corretta rappresentazione del ruolo svolto dal soggetto richiedente l’emissione della CIE per il minore - spiega il Garante - è infatti funzionale all’osservanza del principio di esattezza dei dati del Regolamento europeo, in relazione ai casi in cui i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non siano esattamente riconducibili alla figura paterna o materna. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un minore sia affidato non al padre e alla madre biologici ma a coloro i quali esercitino la responsabilità genitoriale a seguito di trascrizione di atto di nascita formato all'estero, o alla sentenza di adozione in casi particolari o riconoscimento di provvedimento di adozione pronunciato all'estero.
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
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