Lunedì 24 luglio 2023

In Gazzetta Ufficiale il Decreto sul rinvio dell'obbligo di deposito atti esclusivamente tramite il PDP

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il 18 luglio il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato un decreto che prevede una fase sperimentale transitoria per consentire ai difensori il deposito degli atti sia telematico che cartaceo, con lo scopo di “assicurare, in sede di prima applicazione le verifiche di piena funzionalità del portale del processo penale telematico”

L’obbligo di deposito esclusivamente mediante portale, spiega il Ministero della Giustizia, decorrerà solo 15 giorni dopo la pubblicazione dei regolamenti, già indicati nel decreto legislativo del 10 ottobre 2022.

Il Decreto, che integra il decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio.


Fonte: https://www.giustizia.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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