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Giovedì 23 giugno 2022

Pignoramento presso terzi: in vigore l'art. 1 comma 32 della Legge 206/2021

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Cassa Forense ricorda che è in vigore, dal 22 giugno, l'art. 1 comma 32 della L. 206/2021 che prevede, nel pignoramento presso terzi, nuovi adempimenti a carico del difensore del creditore.
Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, deve  notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura. Successivamente dovrà  depositare telematicamente l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.

La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento venisse eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. 

Maggiori informazioni sul sito di Cassa Forense.


Fonte: https://www.cassaforense.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Situazione pratiche in corso presso il consulente fiscale

    Facsimile di lettera di richiesta di informazioni circa le pratiche in corso presso il consulente fiscale.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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