Con Provvedimento del 27 luglio 2024 la Direzione degli affari interni del Ministero della Giustizia, in risposta ad un quesito posto dalla Corte di Cassazione, ha affermato che nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, per il recupero del doppio contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002) occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa.
Laddove, quindi, sia stato pagato o fosse comunque dovuto il contributo iniziale per l’iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo quando l’impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile. Se, invece, al momento dell’iscrizione a ruolo l’impugnante avesse beneficiato dell’esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: recupero patrimonio edilizio
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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