Martedì 26 luglio 2022

Scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22-06-2022 è stato pubblicato il Dl n. 76 del 27 maggio 2022 recante le disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

Il Provvedimento è entrato in vigore il 28 giugno 2022.

ECRIS (European Criminal Records Information Services) è il Servizio Informativo del Casellario Giudiziale Europeo e fornisce il controllo sui precedenti penali o civili dei candidati alla ricerca di un posto di Lavoro e di altri individui nei 25 paesi dell'Unione Europea.


Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Comunicazione del titolare effettivo. Modello telematico TE con comunicazione unica - DIRE: check list

    Comunicazione del titolare effettivo. Modello telematico TE con comunicazione unica - DIRE: check list

    Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate attraverso DIRE, l’ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre soluzioni di mercato.
    DIRE aiuta l’utente nella compilazione della comunicazione attraverso un approccio assistito che consente:

    • la compilazione guidata della pratica con i dati estratti dal Registro Imprese;
    • l’accesso agli strumenti di assistenza;
    • la fruizione di suggerimenti, aiuti ed informative.

    La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo “DIRE” compilando il modello TE.
    La pratica è sottoscritta digitalmente, in caso di società, dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario giudiziario, oppure da un sindaco in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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