In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la legge non prevede un automatismo nell'esercizio dei conseguenti poteri dell'ANAC ex art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, tale per cui questa, ricevuta la segnalazione, debba sempre e comunque procedere all'irrogazione di sanzioni, soprattutto se di natura "reale" ovverosia inibitorie dell'attività di impresa.
Trattandosi di una seria misura di prevenzione settoriale e generale de futuro, l'Autorità è tenuta a un'autonoma e motivata attività valutativa, di ordine tecnico-discrezionale, che - sulla base delle caratteristiche del fatto in rapporto alla mancata sua esternazione in sede di gara - stimi se ciò debba comportare verso ogni pubblica amministrazione appaltante l'inaffidabilità morale dell'impresa: e su tale seria stima, stabilisca proporzionatamente i termini in cui applicare la misura.
Lo stabilisce il TAR del Lazio, Sez. III-quater, sentenza 7 gennaio 2020, n. 70.
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La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
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