Con una decisione che forse pur rispondendo a norme di diritto non rispecchia l'equità sostanziale, la CTR Veneto con la sentenza del 04.02.2020 n. 113 dichiara illegittima l'iscrizione ipotecaria sui beni conferiti in un fondo patrimoniale destinato a soddisfare i bisogni della famiglia se l'obbligazione tributaria deriva da proventi illeciti.
L'iscrizione ipotecaria (art. 77 D.P.R. n. 602/1973) è ammissibile anche sui beni appartenenti a un fondo patrimoniale nel caso in cui l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, tuttavia, secondo il ragionamento del giudice tributario, occorre individuare il "fatto generatore dell'obbligazione" e se tale fatto è costituito dalla disponibilità di proventi di natura illecita, i beni costituiti in fondo patrimoniale potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori in assenza di una preventiva valutazione delle possibilità economiche familiari.
Ovvero l'Agenzia delle Entrate Riscossione doveva dimostrare, dato che era stata appurata la disponibilità di redditi leciti più che sufficienti al sostentamento di una famiglia media, che le somme di provenienza illecita servissero a mantenere il tenore di vita nel caso specifico.
Non avendo fornito tale prova l'iscrizione ipotecaria è illegittima.
Le perplessità derivano dal fatto che, a discapito dei contribuenti onesti, se invece i redditi fossero stati leciti e dichiarati l'iscrizione ipotecaria sarebbe stata considerata valida.
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Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
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