Mercoledì 4 novembre 2020

Il vizio di notifica è sanato dall'impugnazione dell'atto

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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Nel caso di specie il ricorrente lamenta che il giudice della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avrebbe erroneamente affermato che la proposizione del ricorso introduttivo avrebbe sanato i vizi della notifica dell'avviso d'accertamento, consistenti nella mancata indicazione del soggetto notificatore e nell'omessa compilazione della relata di notifica.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24224 del 02.11.2020 ritiene il motivo infondato, avendo la stessa Corte (Cass. 15/01/2014,n. 654, ex plurimis) già avuto modo di chiarire che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per essere stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (non risultando, nel caso di specie, eccepita tale eventuale decadenza).

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    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

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