Mercoledì 18 novembre 2020

Criteri per la determinazione della percentuale di ricarico

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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Con l'ordinanza n. 25918 del 16.11.2020 la Corte di Cassazione ha affermato che la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: (a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame; (b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato; (c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni.
Tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell'imprenditore risulti formalmente regolare (Cass. 30276/2017).

Nel caso di specie è stato accolto il ricorso del contribuente perché è emerso che la CTR non ha esaminato il fatto storico che poteva essere rilevante ai fini della quantificazione della percentuale di ricarico, né ha motivato in alcun modo sul punto.
In particolate la CTR nulla ha detto con riferimento alla quantificazione della percentuale di ricarico del 44,23%, la quale era stata ricostruita facendo riferimento esclusivamente a prodotti acquistati e commercializzati nell'anno 2008, ossia tre anni dopo l'anno 2005 in contestazione, limitandosi ad affermare che le incongruenze contabili ed in particolare l'inverosimile sproporzione tra i costi per lavoro dipendente e il reddito di impresa, lasciavano desumere l'inattendibilità della contabilità tenuta dal contribuente, per quanto ineccepibile dal punto di vista formale.

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