La partenza della Lotteria degli scontrini 2021 è stata prorogata al 1° febbraio 2021 a causa del ritardo nell’adeguamento dei registratori di cassa.
In particolare l’avvio della Lotteria sarà definito con provvedimento delle Dogane da adottare entro il 1° febbraio 2021.
La partecipazione all’iniziativa da parte dell’esercente è obbligatoria. Infatti il consumatore, qualora l’esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1° marzo 2021 sul portale lotteria.
L’Agenzia Entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione.
Si ricorda che il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria.
L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti.
Non è da escludersi un’ulteriore proroga, ma data l’obbligatorietà è comunque consigliabile che gli esercenti, che non abbiano ancora effettuato l’adeguamento, si adoperino in tal senso.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026: versione Cloud
Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.
E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.
Abbiamo quindi pubblicato la nuova applicazione cloud per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.
L'applicazione consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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