Giovedì 6 luglio 2023

Non c’è stabile organizzazione senza mezzi tecnici e umani

a cura di: FiscoOggi
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I giudici unionali ne escludono l’esistenza in una operazione che coinvolge soggetti appartenenti allo stesso gruppo, ma giuridicamente indipendenti, in mancanza di una struttura idonea.

Il soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede di attività economica è fissata fuori dell’Unione, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi, quando quest’ultimo non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione. Secondo i giudici unionali non ha rilevanza il fatto che il prestatore dei servizi realizzi a vantaggio del destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi e una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all’attività economica del soggetto passivo destinatario nello Stato membro. È il principio espresso nella sentenza Corte Ue, Causa C 232/2022, depositato il 29 giugno 2023.


Fonte: https://www.fiscooggi.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto costitutivo circoli

    Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
    Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

    In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
    La costituzione può essere immediata o progressiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Finanziamento S.r.l. da parte dei soci

    Finanziamento S.r.l. da parte dei soci

    La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari. 
    La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

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