Il Codice Civile stabilisce chiaramente che i soci non possono ripartire somme che non rappresentano utili realmente conseguiti (art. 2303 c.c.). Questa disposizione, dettata specificamente per le S.N.C., si estende anche alle S.A.S. mediante il rinvio previsto dall’art. 2305 c.c.. Eventuali prelievi ad altro titolo devono essere documentati e regolarmente contabilizzati.
Con l’ordinanza N. 15919/2024 pubblicata il 6 giugno 2024 la Cassazione ha confermato la riqualificazione operata dall’amministrazione finanziaria di prelevamenti effettuati sul conto corrente di una Società in accomandita semplice (s.a.s.) in compensi di lavoro autonomo occasionale e la relativa tassazione in capo ai soci, non essendo tali prelevamenti giustificabili come finanziamenti fatti dalla società, in assenza di proventi contabilizzati a titolo e di una reale capacità reddituale dei soci di restituirli.
La Corte ha confermato la legittimità dell’operato dell’Agenzia Entrate, ma ha sottolineato che è fondamentale analizzare il caso concreto per determinare se tali somme debbano essere considerate un prestito della società ai soci o prelevamenti di natura reddituale. In particolare, fin quando le somme prelevate dai soci non eccedono gli utili conseguiti dalla società, tali prelevamenti sono considerati rappresentativi di utili. Quando invece le somme prelevate eccedono gli utili, l’eccedenza non può essere considerata utile e richiede un diverso inquadramento fiscale. Nella fattispecie esaminata dalla sentenza, la mancanza di corresponsione degli interessi e l’assenza di capacità reddituale dei soci per restituire le somme prelevate ha permesso di escludere che tali somme fossero un prestito.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026: versione Cloud
Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.
E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.
Abbiamo quindi pubblicato la nuova applicazione cloud per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.
L'applicazione consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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