A decorrere dal 1° gennaio 2025, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo (in caso di liquidazione automatica) o a due terzi (in caso di controllo formale) gli avvisi bonari potranno essere definiti, con il pagamento della totalità delle somme o della prima rata, entro 60 giorni dalla ricezione (fino al 31 dicembre 2024 il termine era di 30 giorni).
Per gli avvisi bonari recapitati direttamente all’intermediario il termine per la definizione è fissato in 90 giorni dalla data di trasmissione telematica dell’invito.
Resta fissato a 30 giorni il termine per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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