Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi. (11A13067)
 Ministero dell'economia e delle finanze
 Decreto ministeriale 28 settembre 2011
 GU 232 del 05/10/2011
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE
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  Decreta:
Art. 1
      Gli Stati extracomunitari che sono attualmente considerati come stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono:
        1. Australia;
        2. Brasile;
        3. Canada;
        4. Hong Kong;
        5. India;
        6. Giappone;
        7. Repubblica di Corea;
        8. Messico;
        9. Federazione Russa;
        10. Singapore;
        11. Stati Uniti d'America;
        12. Repubblica del Sudafrica;
        13. Svizzera.
 
   Art. 2
      La lista di cui all'articolo precedente include, con i medesimi effetti indicati nell'articolo detto, altresì i seguenti territori:
        1. Mayotte;
        2. Nuova Caledonia;
        3. Polinesia francese;
        4. Saint-Pierre e Miquelon;
        5. Wallis e Futuna;
        6. Aruba;
        7. Curacao;
        8. Sint Maarten;
        10. Bonaire;
        11. Sint Eustatius;
        12. Saba.
 
   Art. 3
      L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sarà soggetta a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.
 
      Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
				 
							 Unione Stampa Periodici Italiana
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