Istituzione dei codici tributo per la compensazione, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle ritenute su interessi e canoni operate e successivamente restituite dai sostituti d'imposta a soggetti esenti, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143
 Risoluzione Agenzia Entrate n. 178 del 23.12.2005
     Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n, 143, recependo la direttiva  2003/49/CE ha previsto l'esenzione dalle imposte relative ai pagamenti di  interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi dell'Unione Europea.
      Al riguardo, la circolare n. 47 del 2 novembre 2005 precisa che i  soggetti esenti che hanno subito la ritenuta sui proventi maturati nel  periodo dal 1 gennaio 2004 al 26 luglio 2005 (data di entrata in vigore  del decreto legislativo 143/2005) hanno diritto a chiederne la  restituzione ai sostituti d'imposta che le hanno operate, senza  riconoscimento degli interessi. Questi ultimi potranno recuperare le  ritenute restituite utilizzando la compensazione, prevista dall'articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza le limitazioni di  cui all'articolo 25 dello stesso decreto.
      A tal fine, si istituiscono i seguenti codici tributo, da indicare  nella colonna "Importi a credito compensati" della sezione "Erario" del  modello F24: 
        - "6787" denominato "Credito derivante dalle ritenute restituite  dai sostituti d'imposta applicate agli interessi di cui al  decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143";
        - "6788" denominato "Credito derivante dalle ritenute restituite  dai sostituti d'imposta applicate ai canoni di cui al decreto  legislativo 30 maggio 2005, n. 143". 
      In sede di compilazione del modello F24, dovrà essere indicato nella  colonna "Anno di riferimento" l'anno in cui è avvenuta la restituzione  delle ritenute, espresso nella forma "AAAA".
      Si precisa che i nuovi codici tributo saranno operativamente efficaci  a decorrere dal sesto giorno lavorativo successivo alla data della  presente risoluzione.
 
				 
							 Unione Stampa Periodici Italiana
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