RISOLUZIONE N. 68
 
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali  
     Roma, 07/12/2023  
 
 
 
  OGGETTO: Determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione 
del fondo per il trattamento di fine rapporto – Articolo 11, comma 4, del 
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
 
 
 
 
  Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente  
     
  QUESITO  
     
Il Consiglio Nazionale istante (di seguito ''Consiglio Nazionale'' o ''Istante''), in 
qualità di rappresentante dei propri iscritti, pone un quesito in merito alle modalità di 
calcolo dell'acconto dell'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR previsto dall'articolo 
11, comma 4, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.  
Come  noto,  ai  sensi  della  citata  disposizione,  i  sostituti  d'imposta  applicano 
l'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate in ciascun anno, da versare entro il 
16 febbraio dell'anno successivo ed entro il 16 del mese di dicembre dell'anno d'imposta 
in corso, è dovuto «l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle 
rivalutazioni maturate nell'anno precedente».  
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In alternativa, la medesima disposizione consente di commisurare l'acconto «al 
90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è 
dovuto».  
Sul punto, la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E ha chiarito che «l'imponibile da 
utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione 
è  costituito  dal  TFR  maturato  fino  al  31  dicembre  dell'anno  precedente  relativo 
ai  dipendenti  ancora  in  forza  al  30  novembre  dell'anno  in  corso.  Al  fine  della 
determinazione  della  percentuale  di  rivalutazione  si  deve  utilizzare  l'incremento 
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato 
nel mese  di  dicembre  dell'anno precedente. Per  i  dipendenti  cessati  in  corso  d'anno 
(entro  il 30 novembre)  l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell'imposta 
trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto».  
Ciò posto, il Consiglio Nazionale istante rappresenta che la variazione dell'indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel 2022 ha avuto un 
impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata 
al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576 
per cento, con conseguente incidenza sull'importo dell'imposta sostitutiva dovuta il 16 
febbraio 2023.  
Nel  2023,  invece,  il  coefficiente  di  rivalutazione  applicabile  a  fine  anno  sarà 
presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applicabile 
fino al 14 ottobre 2023 è pari al'1,822970 per cento) con conseguenti impatti sull'imposta 
dovuta a saldo il 16 febbraio 2024.  
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Per effetto di tali variazioni, qualora il sostituto d'imposta utilizzasse, ai fini del 
calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l'incremento dell'indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre 
dell'anno precedente dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe 
un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione 
dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2024), e il sostituto d'imposta 
dovrebbe anche chiedere l'apposizione del visto di conformità ove l'importo del credito 
risultasse superiore ad euro 5.000.  
Pertanto, l'Istante chiede se il calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 
2023 possa essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR 
che maturerà a fine anno e calcolando l'acconto del 90 per cento dell'imposta dovuta su 
tale importo.  
Nel caso di versamento insufficiente, cioè inferiore all'imposta dovuta sul 90 per 
cento della rivalutazione effettivamente maturata al momento del versamento del saldo, 
l'Istante ritiene applicabili le sanzioni tributarie previste per tardivo versamento (salvo 
ovviamente il ravvedimento operoso del quale il sostituto dovesse avvalersi).  
  SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA  
     
L'Istante osserva che l'articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 47 del 2000 prevede 
la possibilità di effettuare un calcolo ''presuntivo'' dell'imposta sostitutiva alternativo a 
quello ''storico''.  
A  parere  dell'Istante,  la  ratio  della  norma  è  quella  di  consentire  ai  sostituti 
d'imposta  di  evitare  di  anticipare  somme  che  in  sede  di  saldo  si  rivelassero   
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verosimilmente  non dovute  ed  a  tal  fine  consente  di  assumere  quale  base  di  calcolo 
l'importo della rivalutazione che matura sul TFR dell'anno in corso in luogo di quella 
dell'anno precedente su cui è stata calcolata l'imposta.
Pertanto, l'Istante ritiene che il calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 
2023 possa essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR 
che maturerà a fine anno e commisurando l'acconto dell'imposta sostitutiva al 90 per 
cento di tale importo.  
  PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
     
L'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 47 del 2000 dispone che «Sui redditi derivanti 
dalle rivalutazioni dei  fondi per  il  trattamento di  fine rapporto è applicata  l'imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17 per cento».  
Il  successivo  comma  4  prevede  che  «I  soggetti  indicati  negli  articoli 
23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano 
l'imposta di  cui  al  comma 3  sulle  rivalutazioni maturate  in  ciascun anno. L'imposta 
è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è  imputata a riduzione 
del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno 2001, è 
dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni 
maturate  nell'anno  precedente.  Se  il  trattamento  di  fine  rapporto  è  corrisposto  da 
soggetti  diversi  da  quelli  indicati  nei  predetti  articoli,  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al 
comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei 
redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, 
e versata nei  termini previsti per  il versamento a saldo delle  imposte derivanti dalla   
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medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto può essere commisurato al 90 per cento 
delle  rivalutazioni  che  maturano  nell'anno  per  il  quale  l'acconto  stesso  è  dovuto. 
L'acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni 
del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Come chiarito nella circolare 20 marzo 2001, n. 29/E (capitolo  II   Disciplina 
fiscale del trattamento di fine rapporto, delle altre indennità e somme e delle indennità 
equipollenti,  al  par.  1.1.2  Rivalutazioni),  l'articolo  2120  del  Codice  civile  stabilisce 
l'obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, 
sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell'1,50 per cento e da 
un tasso variabile determinato nella misura del 75 per cento dell'aumento dell'indice dei 
prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al 
mese di dicembre dell'anno precedente.  
Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data 
di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo.  
A  partire  dall'anno  2001,  dette  rivalutazioni  sono  assoggettate  ad  imposta 
sostitutiva, attualmente prevista nella misura del 17 per cento per effetto della modifica 
recata dal comma 623 dell'articolo 1 della  legge 23 dicembre 2014, n. 190  (legge di 
stabilità 2015).  
Tale imposta è imputata a riduzione del fondo TFR.
A norma del citato comma 4, l'acconto dell'imposta sostitutiva è calcolato sul 90 
per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto quindi 
anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno.  
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In alternativa, l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo 
al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto 
è dovuto.  
Come chiarito nel citato documento di prassi, «In tal modo, la norma consente 
al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra le due predette modalità di calcolo 
dell'acconto quella che ritiene più conveniente».  
L'acconto deve  essere versato  entro  il  16 dicembre di  ciascun  anno  e  il  saldo 
entro il 16 febbraio dell'anno successivo. In tutti i casi in cui il versamento dell'acconto 
dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili 
le disposizioni previste dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.  
Nella  circolare  12  giugno  2002,  n.  50/E  (''Videoconferenza  del  14  maggio 
2002  sui  modelli  di  dichiarazione  UNICO  2002.  Risposte  ai  quesiti  in  materia  di 
questioni interpretative'') con il quesito 28 era «stato chiesto di chiarire le modalità di 
determinazione della rivalutazione del fondo TFR ai fini dell'applicazione del criterio 
presuntivo di calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva dell'11 [ora 17] per cento».  
In  risposta  a  tale  quesito,  nel  citato  documento  di  prassi  è  stato  chiarito  «che 
l'imponibile  da  utilizzare  per  la  determinazione  presuntiva  dell'acconto  dell'imposta 
sulla  rivalutazione  è  costituito  dal  TFR  maturato  fino  al  31  dicembre  dell'anno 
precedente relativo ai dipendenti ancora  in  forza al 30 novembre dell'anno  in corso. 
Al  fine  della  determinazione  della  percentuale  di  rivalutazione  si  deve  utilizzare 
l'incremento  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  di 
impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati   
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in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento 
dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto».
Ciò  posto,  come  rappresentato  dall'Istante,  un  elemento  che  incide  sulla 
rivalutazione del fondo TFR che presumibilmente dovrà essere accantonato a fine anno è 
l'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, 
rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.  
Con  riferimento  all'anno  in  corso,  secondo  quanto  rappresentato, 
presumibilmente tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a 
quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini 
un'eccedenza a credito, si ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a 
determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione 
che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.  
In  tale  caso,  qualora  il  calcolo  dell'acconto  si  riveli  insufficiente  rispetto 
all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei 
prezzi  al  consumo  delle  famiglie  di  operai  e  impiegati  del  mese  di  dicembre  2023, 
l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 18 
dicembre 1997, n. 471, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione 
attraverso  l'istituto  del  ravvedimento  operoso  ai  sensi  dell'articolo  13  del  d.lgs.  18 
dicembre 1997, n. 472.  
Le Direzioni  regionali  vigileranno  affinché  i  principi  enunciati  e  le  istruzioni 
fornite  con  la  presente  risoluzione  vengano  puntualmente  osservati  dalle  Direzioni 
provinciali e dagli Uffici dipendenti.  
     
 
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  LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
 
				 
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