RISOLUZIONE N. 76
 
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali  
     Roma, 22/12/2023  
 
 
 
  OGGETTO: Plusvalenze  derivanti  dalla  cessione  di  quote  di  OICR  immobiliari 
italiani  –  Ambito  oggettivo  dell'articolo  5,  comma  5–bis,  del  decreto 
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
 
 
 
 
  Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente  
     
  QUESITO  
     
La Société en Commandite Spéciale istante (di seguito, ''SCSp'' o ''Istante''), una 
società iscritta al registro del commercio e delle società del Lussemburgo, costituita ai 
sensi del diritto lussemburghese, detiene il 100 cento delle quote di un fondo immobiliare 
italiano di tipo chiuso (di seguito ''Fondo''), riservato a investitori qualificati, gestito da 
una società di gestione del risparmio italiana.  
Il patrimonio del Fondo è costituito da una pluralità di immobili situati a Milano.
La  gestione  della  SCSp  è  affidata  ad  una  società  estera  (di  seguito,  ''Lux 
AIFM'') costituita e fiscalmente residente in Lussemburgo, che gestisce, in autonomia   
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e  indipendenza  rispetto  agli  investitori  e  sulla  base di  una predeterminata  politica  di 
investimento, il relativo patrimonio.
Lux AIFM è un gestore di fondi di investimento alternativo autorizzato e vigilato 
dalla Commission de Surveillance de Secteur Financier (''CSSF''), autorità di vigilanza 
del  settore  finanziario  lussemburghese,  che  svolge  la  sua  attività  in  conformità  della 
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui Gestori di Fondi di 
Investimento Alternativi (''direttiva AIFM'').  
Sulla  base  di  quanto  rappresentato,  dunque,  la  SCSp  si  qualifica  come  un 
organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), il cui gestore è soggetto a 
forme di vigilanza nel Paese estero, nel quale è istituito ai sensi della direttiva AIFM, 
che consente un adeguato scambio di informazioni.  
La SCSp intende procedere alla cessione del 100 per cento delle quote del Fondo, 
realizzando una plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera cter), del Testo 
unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).  
Ciò posto, l'Istante chiede di chiarire se, nel caso di specie, non ricorra l'esclusione 
dal regime di esenzione prevista dal comma 5bis dell'articolo 5, del d.lgs. 21 novembre 
1997, n. 461, introdotta dal comma 97 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 
197 (''legge di bilancio 2023'').  
In particolare, l'Istante chiede di chiarire se nella definizione di ''società ed enti'' 
di cui al citato comma 5bis dell'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 debbano essere 
compresi anche i fondi di investimento immobiliari.  
  SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE  
     
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L'Istante ritiene che nella definizione di ''società ed enti'' di cui al comma 5bis
dell'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 non debbano essere compresi anche i fondi di 
investimento immobiliari.  
Pertanto, l'Istante ritiene che la plusvalenza derivante dalla cessione delle quote 
del Fondo sia esente ai  sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997,  in 
quanto si qualifica come ''investitore istituzionale'' stabilito in un Paese white list ai fini 
dell'applicazione del regime di esenzione ivi previsto.  
A parere dell'Istante, il predetto regime di esenzione è applicabile alle plusvalenze 
all'articolo  67,  comma  1,  lettera  cter),  del  Tuir  realizzate  da  investitori  istituzionali 
stabiliti in Paesi white list, a prescindere dalla percentuale di partecipazione al patrimonio 
del fondo di investimento.  
  PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
     
Ai  fini  dell'applicazione dell'imposta  sui  redditi  ai  non  residenti,  l'articolo 23, 
comma 1, lettera f), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917  (Tuir) prevede che  sono  imponibili  in  Italia «i  redditi  diversi 
derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio 
stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
in società residenti, con esclusione: [...]  
2) delle plusvalenze di cui alla lettera cter) del medesimo articolo derivanti da 
cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di 
certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo 
di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti».  
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L'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997 prevede che «non concorrono 
a formare il reddito le plusvalenze e  le minusvalenze, nonché i redditi e  le perdite di 
cui alle lettere da cbis) a cquinquies) del comma 1, dell'articolo 81 [ora 67] del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 22 dicembre 1986, n. 917, come 
modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:  
a) soggetti residenti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 
1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni».  
Per effetto di tale rinvio non sono imponibili in Italia i redditi diversi di natura 
finanziaria di cui alle lettere da cbis) a cquinquies) del comma 1, dell'articolo 67 del 
Tuir, realizzate da soggetti residenti in Paesi white list, nonché:  
a) da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali 
resi esecutivi in Italia?  
b)  da  investitori  istituzionali  esteri,  ancorché  privi  di  soggettività  tributaria, 
costituiti in Paesi white list?  
c) da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello 
Stato.  
Per quanto riguarda il regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria 
realizzati da soggetti non residenti per effetto della negoziazione delle quote di fondi 
immobiliari, nella circolare 9 marzo 2011, n. 11/E è stato chiarito che in base ai principi 
generali di cui all'articolo 23, comma 1, lettera f), del Tuir le plusvalenze derivanti dalla 
cessione a titolo oneroso di quote di fondi comuni immobiliari realizzate da soggetti non 
residenti sono imponibili nel territorio dello Stato a condizione che si tratti di quote che   
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si trovano nel medesimo territorio e che non siano negoziate in mercati regolamentati 
(cfr. anche circolare 26 ottobre 1999, n. 207/E).
Qualora il soggetto che realizza la plusvalenza sia residente in un Paese con il 
quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni si rende applicabile 
il regime convenzionale.  
In ogni caso, dette plusvalenze non sono imponibili se realizzate da soggetti non 
residenti di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 239 del 1996 (cfr. articolo 5, comma 
5, del d.lgs. n. 461 del 1997).  
Il comma 96 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 ha introdotto nel citato 
articolo 23 del Tuir il comma 1bis in base al quale «I redditi diversi realizzati mediante 
la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, 
per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque 
giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili 
situati  in  Italia si considerano prodotti nel  territorio dello Stato. La disposizione del 
primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati 
regolamentati».  
Il comma 97 del medesimo articolo 1 ha introdotto nell'articolo 5 del d.lgs. n. 461 
del 1997 il comma 5bis in base al quale «Le disposizioni del comma 5 non si applicano 
ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in 
mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel 
corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o 
indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato».  
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Il successivo comma 98 dispone che «Al fine dell'applicazione delle disposizioni 
di cui ai commi 96 e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui 
scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente 
nell'esercizio dell'impresa».  
Infine, il comma 99 prevede che «Le disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non 
si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di  investimento collettivo del 
risparmio individuati dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178». 
Come si legge nella relazione illustrativa, per effetto della modifica all'articolo 23 
del Tuir «vengono qualificati come redditi prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, 
ivi  imponibili,  le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di 
partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore è rappresentato, 
direttamente o  indirettamente per più del 50% da beni  immobili  situati nel  territorio 
italiano.  
Tale  disposizione  è  conforme  all'articolo  13,  paragrafo  4,  del  Modello  di 
Convenzione OCSE, che, peraltro, è stato già recepito in numerose Convenzioni volte a 
evitare le doppie imposizioni sul reddito ed il patrimonio stipulate dall'Italia».  
Le nuove disposizioni sono volte ad allineare il sistema italiano delle imposte sui 
redditi all'articolo 13, paragrafo 4, del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie 
imposizioni e all'articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione Multilaterale OCSE, che 
consentono la potestà impositiva dello Stato della fonte per le plusvalenze da alienazione 
di ''partecipazioni immobiliari''.  
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Tali  modifiche  normative  sono  state  introdotte  per  contrastare  fenomeni 
di  arbitraggio  fiscale  realizzati  attraverso  la  cessione  di  partecipazioni  in  società 
immobiliari, in luogo della cessione diretta degli immobili.  
Per  effetto  delle  disposizioni  in  commento,  con  una  formulazione  simmetrica 
al  comma  96,  il  successivo  comma  97  esclude  dall'esenzione  di  cui  al  comma  5 
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 i redditi ivi indicati se derivanti da 
«partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, 
per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel 
territorio dello Stato».  
La medesima relazione illustrativa precisa che «In sintesi, le plusvalenze in esame 
  essendo  assimilate  a  quelle  derivanti  dalla  cessione  di  partecipazione  in  società 
residenti  sono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l'art. 5, comma 5, 
del d.lgs. n. 461 del 1997, secondo cui non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, 
le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi 
o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni».  
Occorre evidenziare che nel corso dell'esame alla Camera dello schema di legge 
di bilancio 2023, sono stati introdotti i commi 98 e 99 i quali, rispettivamente, prevedono: 
  l'esclusione  degli  immobili  alla  cui  produzione  o  al  cui  scambio  è 
effettivamente diretta l'attività di impresa (cd. ''immobili merce''), nonché quelli utilizzati 
direttamente nell'esercizio d'impresa (cd. ''immobili strumentali'') dalle soglie rilevanti 
per l'imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni?  
  l'esclusione  dall'applicazione  delle  nuove  disposizioni  alle  plusvalenze 
realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero   
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o conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE,  il cui gestore 
sia  soggetto  a  forme di  vigilanza  nel  Paese  estero  nel  quale  è  istituito  ai  sensi  della 
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti 
negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio 
economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (cfr. Dossier 
A.S. n. 442  Volume I).
Con  riferimento alle quote di partecipazione ad un organismo di  investimento 
del risparmio (OICR), si rileva che non sono assimilabili alle partecipazioni al capitale 
o al patrimonio di una società o un ente in quanto non attribuiscono al partecipante i 
medesimi diritti amministrativi ed economici tipici delle azioni e titoli similari.  
Infatti,  i  partecipanti  agli  OICR  vantano  nei  confronti  del  patrimonio 
dell'organismo esclusivamente un diritto di credito al rimborso delle quote sottoscritte e 
non hanno alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'organismo. 
La  lettera  k)  del  comma  1  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  24  febbraio 
1998, n. 58 (Testo unico della finanza) definisce «''Organismo di investimento collettivo 
del risparmio'' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione 
collettiva  del  risparmio,  il  cui  patrimonio  è  raccolto  tra  una  pluralità  di  investitori 
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli 
investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, 
inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio 
dell'OICR,  partecipazioni  o  altri  beni  mobili  o  immobili,  in  base  a  una  politica  di 
investimento predeterminata».  
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Tale definizione, in linea con il quadro normativo comunitario, pone in evidenza, 
quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica del fondo, ossia la gestione 
collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori, e l'autonomia delle scelte 
di gestione della SGR rispetto all'influenza dei partecipanti.  
Con riferimento alla partecipazione ai fondi immobiliari, si rileva che il legislatore 
ha previsto una disciplina  ''speciale'' nell'ambito della quale è disposto,  tra  l'altro, un 
regime di  esenzione dei  proventi  di  cui  all'articolo 44,  comma 1,  lettera g),  del Tuir 
percepiti da determinati soggetti non residenti. In particolare, l'articolo 7, comma 3, del 
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 prevede che la ritenuta su detti proventi «non 
si applica sui proventi percepiti da fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali 
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e organismi di investimento 
collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista 
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168bis del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base 
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che 
gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».  
Ai fini dell'individuazione dei fondi pensione e degli organismi di investimento 
collettivo del risparmio esteri cui si rende applicabile il predetto regime di esenzione, 
nella circolare 9 marzo 2011, n. 11/E è stato chiarito che occorre far  riferimento alla 
normativa vigente nello Stato estero in cui gli stessi sono istituiti.  
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Pertanto,  l'esenzione  è  applicabile  a  quegli  organismi  di  diritto  estero  che, 
indipendentemente  dalla  loro  forma  giuridica,  presentino  le  stesse  finalità  di 
investimento dei fondi pensione e degli OICR italiani.  
Tale principio di carattere sostanziale è naturalmente applicabile anche nel caso 
inverso in cui l'organismo estero pur avendo la forma giuridica di OICR non possiede 
i requisiti sostanziali per poter essere assimilato a tale categoria di soggetti in base alla 
normativa nazionale. Verificandosi tale ipotesi, l'esenzione non può essere riconosciuta. 
Al  fine  di  beneficiare  del  regime  di  non  imponibilità  dei  proventi,  i  suddetti 
investitori esteri devono autocertificare la propria residenza. Inoltre, come chiarito  
nella circolare 5 agosto 2004, n. 38/E, deve essere altresì certificato il periodo di 
possesso delle quote.  
Ai soggetti diversi da quelli sopra elencati, il regime di esenzione non si rende 
applicabile e, pertanto, sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari da 
essi percepiti si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento di cui all'articolo 
7, comma 1, del citato decreto legge n. 351 del 2001 ovvero, se residenti in Paesi con 
i quali è  in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni,  la minore aliquota 
convenzionale.  
A tal fine, nel citato articolo 7 è stato introdotto il comma 3bis) il quale introduce 
una procedura semplificata per l'applicazione diretta delle norme convenzionali.  
Al riguardo, come chiarito nella citata circolare n. 11/E del 2011, in mancanza di 
un'apposita previsione convenzionale, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi 
immobiliari rientrano nella categoria degli ''interessi'' disciplinati dall'articolo 11 delle   
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convenzioni concluse dall'Italia che siano conformi al modello di convenzione OCSE 
trattandosi comunque di redditi di capitale diversi dai dividendi.
Tenuto conto del predetto quadro giuridico di  riferimento,  l'esenzione prevista 
dall'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze di cui all'articolo 
67,  comma  1,  lettera  cter),  del  Tuir  derivanti  dalla  cessione  delle  quote  del  fondo 
immobiliare costituisce il giusto corollario a tale regime ''speciale''.  
D'altra  parte,  una  diversa  lettura  delle  norme  in  esame  farebbe  emergere 
un'asimmetria di  trattamento  tra  ''redditi di  capitale''  percepiti  in  fase di  riscatto o di 
liquidazione delle quote, e i ''redditi diversi'' derivanti dalla cessione delle stesse.  
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, pertanto, che non si possano ricondurre 
nell'ambito oggettivo dell'articolo 5, comma 5bis, del d.lgs. n. 461 del 1997, i redditi 
derivanti dalla cessione di quote di OICR immobiliari.  
Nel caso in esame, inoltre, la gestione dell'Istante è affidata a Lux AIFM, che è un 
gestore di fondi di investimento alternativo autorizzato e vigilato dalla Commission de 
Surveillance de Secteur Financier (''CSSF''), autorità di vigilanza del settore finanziario 
lussemburghese, che svolge la sua attività in conformità della direttiva 2011/61/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio  sui Gestori di Fondi di  Investimento Alternativi 
(''direttiva AIFM'').  
Quindi, posto che l'Istante rientra tra gli organismi di investimento collettivo del 
risparmio individuati dall'articolo 1, comma 633, della legge n. 178 del 2020, in ogni 
caso, allo stesso si applica la previsione contenuta nel comma 99.  
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Ne consegue che l'eventuale plusvalenza realizzata dall'Istante, derivante dalla 
cessione delle quote del Fondo immobiliare italiano si applica il regime di esenzione di 
cui all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997.  
Le Direzioni  regionali  vigileranno  affinché  i  principi  enunciati  e  le  istruzioni 
fornite  con  la  presente  risoluzione  vengano  puntualmente  osservati  dalle  Direzioni 
provinciali e dagli Uffici dipendenti.  
     
 
 
 
  LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
 
				 
							 Unione Stampa Periodici Italiana
  Unione Stampa Periodici Italiana 
      